Documenti Privacy relativi alla normativa WhistleBlowing

Cos’è il whistleblowing


La normativa vigente impone di proteggere coloro che segnalano comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. “Whistleblowing” significa “soffiare il fischietto”, come fa l’arbitro o un soggetto adibito alla vigilanza per richiamare l’attenzione su attività non consentite. 
Chi fa una segnalazione (whistleblower) è dunque chi decide di segnalare una violazione. Segnalare comportamenti scorretti aiuta a proteggere l'azienda, i colleghi e la comunità. Ciò contribuisce a prevenire frodi, abusi di potere, discriminazioni e altre pratiche che possono minare il rispetto dei principi di legalità e di giustizia nonché di correttezza che informano l’attività aziendale. Fare una segnalazione significa dare un contributo importante per il miglioramento continuo dell’azienda e, in certi casi, per salvaguardare interessi della collettività (come, ad esempio, nel caso di riscontrati episodi di corruzione).  

Chi può fare una segnalazione 


Tutti hanno il diritto di presentare una segnalazione: dipendenti, collaboratori, partner della società, ma anche soggetti terzi con cui la stessa si relaziona, inclusi, a titolo esemplificativo, clienti e fornitori.

Cosa segnalare

I comportamenti da segnalare possono consistere, ad esempio, in 

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
    Oltre alle violazioni suindicate, si ricorda che è possibile ed anzi utile ed auspicabile segnalare anche comportamenti che possono generare anche il semplice rischio di commissione delle stesse, o il mero tentativo di porle in essere, in modo da poter intervenire preventivamente, ossia prima che eventuali illeciti siano commessi. Chi gestisce la segnalazione
    Euroscreen S.r.l. ha individuato un Gestore delle segnalazioni autonomo e indipendente. Lo stesso si impegna ad assicurare la segretezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi e le previsioni di legge in materia.

Chi gestisce la segnalazione


Euroscreen S.r.l. ha individuato un Gestore delle segnalazioni autonomo e indipendente. Lo stesso si impegna ad assicurare la segretezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi e le previsioni di legge in materia. A tale soggetto, tutti gli interessati (lavoratori, fornitori, clienti, partner commerciali, ecc.) possono rivolgersi per comunicare eventuali comportamenti illeciti, rischiosi o non conformi o altre disfunzioni eventualmente rilevate, avvalendosi del canale interno messo a disposizione dalla Società.  

Divieto di ritorsione e protezione del segnalante


Nella consapevolezza che eventuali segnalazioni possono fornire un contributo utile e costruttivo per l’implementazione ed il miglioramento della propria organizzazione, l’azienda si impegna a tutelare chi segnala eventuali irregolarità o disfunzioni, proteggendolo da possibili ritorsioni. Per questo, la tutela del segnalante è parte integrante delle politiche aziendali per il rispetto dei principi di legalità e trasparenza che informano l’azienda. 

Canali di segnalazione 


Per effettuare una segnalazione, è possibile utilizzare il canale disponibile alla presente pagina https://euroscreen.wallbreakers.it/#/ raggiungibile sia tramite la presente pagina, sia direttamente da web. Per supportare i segnalanti, nella pagina del portale è disponibile anche un video di presentazione del canale, con le istruzioni per effettuare una segnalazione
Il sito non traccia i dati di navigazione degli utenti; tuttavia, si ricorda che è sempre possibile attivare la navigazione in incognito utilizzando specifici browser che tutelano l’anonimato (ad esempio Tor Browser, le cui istruzioni per l’installazione sono fornite anche sulla pagina relativa al canale stesso). 

Fondatezza delle segnalazioni
Si informa che, per assicurare un efficace ed effettivo sviluppo dell’assetto organizzativo e delle misure di controllo del rischio che ne fanno parte, il segnalato non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto meramente affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare adeguatamente sui fatti oggetto di segnalazione.  Eventuali segnalazioni fatte in mala fede, in modo opportunistico, nonché infondate per dolo o colpa grave, sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi. Le tutele previste dalla normativa a tutela del whistleblower non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Trattamento dei dati personali 
I dati personali sono trattati da Euroscreen S.r.l., titolare del trattamento, in conformità alla normativa vigente, Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e D.lgs. 51/2018. 
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. 
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. Per i dettagli in ordine al trattamento dei dati personali in relazione ai segnalanti nonché ai soggetti segnalati ed eventuali terzi, si invita a consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul canale telematico di gestione delle segnalazioni
 

 

Procedura Whistelblowing.pdf